Con Risoluzione n. 1 del 03 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA dei differenziali da liquidare in esecuzione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati legati alla variazione del prezzo dell’energia elettrica.
In particolare, l’Agenzia ha chiarito come la relativa base imponibile debba essere individuata nell’importo dello stesso differenziale monetario, anche alla luce dell’art. 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146, così come modificato dall’art. 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che stabilisce che “agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine, che prevedono l’obbligo di rivendita a termine di titoli o valuta, si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti”.
L’Agenzia ha altresì chiarito come debbano ritenersi superati, con specifico riferimento alla determinazione della base imponibile dei contratti relativi a strumenti finanziari che danno luogo a differenziali monetari, i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 77 del 1998, anteriori rispetto all’art. 4 della legge n. 133 del 1999.