Con la pronuncia in esame, il Tribunale chiarisce che la deroga statutaria al divieto di concorrenza degli amministratori ex art. 2390, c.c. non esonera altresì questi ultimi dal rispetto degli obblighi e delle cautele procedimentali previsti inderogabilmente dall’art. 2391, c.c. Il perimetro di applicazione della disciplina degli interessi degli amministratori, volta a far sì che gli atti gestori siano compiuti con adeguata ponderazione ed in sintonia con l’interesse sociale, risulta infatti ben più ampio di quello del divieto di concorrenza, di talché è possibile che si verifichi un conflitto di interessi o, più in generale, un’inosservanza degli obblighi di cui all’art. 2391, c.c. anche in mancanza di una violazione del divieto di concorrenza.
In secondo luogo, il Tribunale rileva che nemmeno il conferimento di una procura ad un soggetto terzo per il compimento di un atto rispetto al quale ricorre un interesse degli amministratori può in alcun modo escludere l’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, c.c. Diversamente argomentando, osserva infatti il Tribunale, risulterebbe agevole eludere la disciplina di legge ed in particolare gli obblighi di denunzia dell’interesse e di adeguata motivazione della delibera consiliare in ordine alle ragioni ed alla convenienza per la società dell’operazione. In capo all’organo amministrativo deve pertanto ritenersi permanere per tutta la durata dell’efficacia della procura un onere di vigilanza sull’attività del soggetto rappresentante.