In tema di pegno, le formalità di cui all’art. 2797 c.c., comma 1 e 2, non sono prescritte a pena di nullità, essendo la disciplina dettata da tale disposizione derogabile consensualmente, non solo mediante la previsione di forme di vendita diverse da quelle prescritte dal secondo comma, ma anche mediante la dispensa dall’intimazione al debitore ed al terzo garante e dal rispetto del termine per l’opposizione, il cui unico scopo consiste nel consentire al debitore ed al terzo datore del pegno di adempiere spontaneamente o di opporsi alla vendita, senza che l’omissione di tali forme faccia venir meno la riferibilità della vendita alla realizzazione della garanzia pignoratizia, purchè essa sia il risultato dell’accordo intervenuto in proposito tra le parti per il soddisfacimento del creditore.
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