Con ordinanza n. 13449 del 26 agosto 2024 (Rel. Cerenzia), il Tribunale di Roma si è pronunciato in materia di anatocismo ed eventuale indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese, stabilito in un contratto di prestito personale.
Ha quindi sancito il principio per cui «Nel regine di capitalizzazione composta, la disponibilità finanziaria degli interessi anticipati rispetto al capitale può realizzarsi in due modi: (a) gli interessi non vengono corrisposti e producono ulteriori interessi (anatocismo); (b) gli interessi vengono corrisposti e il finanziatore può reinvestirli. Mentre la matematica finanziaria considera equivalenti queste due ipotesi, il diritto vieta solo la prima (anatocismo). La seconda ipotesi non rientra nel divieto, poiché riguarda l’esigibilità degli interessi primari e non la produzione di ulteriori interessi. Non esiste una norma che imponga di indicare il regime di capitalizzazione nel contratto. […] Le modalità di determinazione del piano di ammortamento, se conformi al contratto, non ne invalidano la validità».
Nel caso in esame, l’attore conveniva in giudizio l’ente finanziatore per accertare l’invalidità del contratto di prestito personale, censurando l’indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese.
Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte dall’attore, precisando che l’accettazione del piano di ammortamento implica altresì l’accettazione delle modalità di costruzione del piano, le quali non sono censurabili se, esplicitate nel contratto, non configurano anatocismo.