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Determinazione Consob per l’anno 2011 dei parametri per la determinazione del rischio sulle informazioni finanziarie diffuse dagli emittenti

29 Giugno 2011
Di cosa si parla in questo articolo

Con Delibera n. 17829 del 22 giugno 2011, la Consob ha determinato per l’anno 2011 i parametri di cui al comma 3 dell’art. 89-quater Regolamento n. 11971 del 1999 (c.d. Regolamento emittenti), relativo ai criteri per l’esame dell’informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari.

La suddetta disposizione, infatti, attribuisce alla Consob il compito di determinare ogni anno i parametri rappresentativi della determinazione del rischio.

Sul punto la Consob ha disposto che i suddetti parametri siano rappresentati:

a) relativamente ai dati economico patrimoniali e finanziari delle società interessate, dagli indici relativi alla struttura dell’attivo e passivo patrimoniale nonché del conto economico e del rendiconto finanziario;

b) per le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente,

i) dalle comunicazioni trasmesse alla Consob dall’organo di controllo delle irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 149, comma 3 del TUF,

ii) dalle segnalazioni di fatti censurabili ai sensi dell’art. 155, comma 2, del TUF,

iii) dai giudizi con rilievi, negativi o con richiami di informativa ex principio di revisione n. 570 e la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio contenuti nelle relazioni della società di revisione redatte ai sensi dell’art. 156 del TUF,

iv) infine dalle segnalazioni relative al funzionamento del sistema di controllo interno;

c) per le attività sui titoli, dagli indicatori relativi a prezzi, rendimenti e volatilità e dagli indicatori di rischio dedotti dal comportamento del management nelle operazioni di internal dealing e buyback;

d) per le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati,

i) dalle informazioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni così come definite dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs.n. 165 del 2001, dalla Banca d’Italia, dalle Autorità amministrative nazionali ed estere e dall’autorità giudiziaria;

ii) le informazioni significative fornite da soggetti interessati;

e) infine, per ulteriori parametri non espressamente individuati dall’art. 89‐quater,

i) dai giudizi degli analisti finanziari;

ii) dalle attività ispettive o le attività di indagine della Consob che hanno condotto ad attivare i poteri di impugnativa o segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per aspetti penalmente rilevanti, o per i quali la Consob abbia segnalato criticità in merito alla completezza o alla correttezza dell’informazione.

 

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