Con la sentenza n. 24160 del 9 settembre 2024, la Cassazione ha stabilito che il contribuente ha diritto alla detrazione dell’imposta pagata all’estero anche in caso di omessa dichiarazione in Italia, purché vi sia una convenzione internazionale contro la doppia imposizione.
Nel caso di specie, una contribuente, persona fisica, aveva aderito alla “voluntary disclosure” per i periodi d’imposta dal 2009 al 2013.
A seguito del mancato perfezionamento della procedura, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori imposte dovute su redditi indicati nella domanda di collaborazione, percepiti in Brasile e non dichiarati in Italia.
La contribuente aveva impugnato gli avvisi, chiedendo la detrazione delle imposte già versate in Brasile in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Brasile.
La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, con decisione confermata in grado d’appello, ove si riconosceva il diritto alla detrazione dell’imposta brasiliana nonostante il disposto dell’art. 165, comma 8, del TUIR, che subordina la detrazione all’indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione italiana (“La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata”).
Ricorreva l’Agenzia delle Entrate per cassazione, sostenendo che, in mancanza della dichiarazione, non fosse possibile fruire del credito d’imposta per le imposte pagate in Brasile, non potendo confluire il reddito estero all’interno del “reddito complessivo” del contribuente di cui all’art. 165, comma 1, del TUIR.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che, in presenza di una convenzione internazionale in cui lo Stato italiano si sia obbligato a riconoscere la detrazione delle imposte pagate all’estero, tale diritto del contribuente non può essere assoggettato ad ulteriori requisiti di diritto interno, ivi incluso quello di presentare la dichiarazione.
In particolare, nella Convenzione italo-brasiliana si evince come lo Stato italiano si sia obbligato a “dedurre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Brasile, ma l’ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.
Ne deriva che l’invocato art. 165, comma 8, del TUIR (non detraibilità dell’imposta estera in caso di omessa dichiarazione) si applica solo con riferimento ad imposte pagate in Stati con cui non è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione.