Con ordinanza n. 20905/2024, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing pagati per un bene strumentale andato distrutto per causa di forza maggiore.
Nel caso di specie, una società – operante nel settore del recupero dei rifiuti non pericolosi – stipulava un contratto di locazione finanziaria per un trituratore, successivamente distrutto da un incendio (nell’agosto 2012).
Nonostante l’incidente, la società continuava a pagare i canoni di leasing e, nel 2014, riscattava il trituratore, dopo aver ricevuto nell’anno 2013 un’indennità da un’agenzia assicurativa per il danno subito.
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate disconosceva la detrazione dell’IVA sui canoni di leasing pagati dopo l’evento distruttivo, in quanto da quel momento in poi era venuta meno la correlazione tra l’IVA in acquisto e i ricavi derivanti dal bene, contestando una maggiore imposta per l’anno 2013 e irrogando le relative sanzioni.
La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società contribuente, annullando il provvedimento impositivo. La sentenza veniva tuttavia riformata in appello dalla C.T.R., che concludeva per la legittimità del recupero a tassazione.
Proponeva ricorso per cassazione la società contribuente per violazione dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972, sostenendo la detraibilità dell’IVA sui canoni di leasing nonostante la distruzione del bene.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha affermato che la distruzione del bene non esclude la detraibilità dell’IVA assolta sui canoni di leasing onorati anche a seguito dell’evento distruttivo, a condizione che la distruzione del bene sia debitamente provata o giustificata dal contribuente e che il bene abbia perso ogni utilità nell’ambito dell’attività economica (art. 185, par. 2, Direttiva 2006/112/Ce).
Infatti, la Corte ha sottolineato che la giurisprudenza comunitaria equipara il leasing all’acquisto di un bene di investimento, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto.
Pertanto, la distruzione del bene, debitamente provata, non comporta l’obbligo di rettifica della detrazione dell’IVA, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE.
Inoltre, ai fini della detraibilità dell’IVA pagata sui canoni, non rileva che la società utilizzatrice avesse una copertura assicurativa contro i rischi di perdita del bene.
Questa circostanza non si sovrappone al fatto che, durante il rapporto di leasing, l’impresa ha continuato a pagare i canoni anche dopo la distruzione involontaria del bene, potendo così detrarre l’IVA in base ai principi sopra esposti.
In conclusione, secondo la Corte, “seppure la distruzione tout court comporti l’alterazione profonda di un oggetto, sì da interrompere, in linea di principio, il rapporto tra il diritto alla detrazione dell’Iva versata a monte e l’utilizzazione del bene, la perdita “fiscale” del bene non si aggiunge alla sua perdita economica, rientrando la distruzione del bene nel novero degli eventi in cui si declina la normale attività di impresa, ove essa sia debitamente provata o giustificata”.