La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato membro per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito, per il motivo che quest’ultimo è registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a norma dell’una o dell’altra delle due fattispecie previste dall’articolo 214, paragrafo 1, lettere d) ed e), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162. Per contro, l’articolo 168, lettera a), e l’articolo 169, lettera a), della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2009/162, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che impedisce ad un soggetto passivo stabilito nel territorio di tale Stato membro e che vi beneficia di un regime di franchigia d’imposta di esercitare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta a monte in tale Stato per servizi resi da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e utilizzati per fornire prestazioni di servizi in Stati membri diversi da quello in cui tale soggetto passivo è stabilito.
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