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Detrazione degli investimenti in start-up innovative

21 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n.154/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione degli investimenti in start-up innovative.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, contiene disposizioni per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.

Le disposizioni, riepilogate nella sezione IX della legge, sono intese a fornire incentivi alle persone fisiche per investire nel capitale di tali imprese.

In particolare, l’articolo 29, comma 1, del decreto legge dispone una detrazione dall’imposta lorda sul reddito per un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative.

Il comma 7-bis del medesimo articolo, introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone un aumento dell’aliquota della detrazione al 30% a partire dal 2017.

Il decreto interministeriale del 7 maggio 2019, “Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in start-up innovative e in PMI innovative“, sostituisce il decreto interministeriale del 25 febbraio 2016 e stabilisce le modalità di applicazione della detrazione degli investimenti in start-up innovative.

La detrazione degli investimenti in start-up innovative si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili.

La detrazione si applica anche agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e).

Il decreto interministeriale stabilisce inoltre che i conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

Inoltre, i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000 euro, in ciascun periodo d’imposta ai sensi del presente decreto.

Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 euro per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile.

Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Il passaggio in questione riguarda il calcolo dell’ammontare massimo di detrazioni fiscali per i conferimenti agevolabili effettuati in una startup innovativa o una PMI innovativa. Per tale calcolo, si considerano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti durante i periodi di imposta in cui il regime agevolativo è in vigore.

La circolare del 11 giugno 2014, numero 16/E, ha precisato che il periodo di imposta in cui il conferimento si considera effettuato coincide di norma con quello in cui il conferente ha diritto alla detrazione, se soggetto IRPEF. Inoltre, nel caso in cui il conferimento consista nella sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una startup innovativa al momento della sua costituzione, si considera la data di deposito per l’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo come rilevante per l’effettuazione del conferimento.

Tuttavia, per i soggetti IRPEF, il diritto alla detrazione sorge solo nell’anno in cui effettivamente viene effettuato il versamento del conferimento. Ciò è dovuto al fatto che la normativa agevolativa mira a favorire solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.

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