Con risposta n. 853 del 22 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA per le operazioni poste in essere in fase di liquidazione.
Le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possono essere considerate come parte dell’attività d’impresa (sempre che finalizzate al realizzo del patrimonio aziendale e svolte in un lasso di tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di liquidazione).
Pertanto, evidenzia l’Agenzia, si ritiene che – in ossequio al principio di neutralità dell’IVA – debba riconoscersi, in linea di principio, il diritto alla detrazione dell’IVA per acquisti che sono effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l’impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell’attività liquidatoria.