Con sentenza del 10 luglio 2014, C-183/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, obblighi una banca che svolge, segnatamente, attività di leasing, a far figurare, al numeratore e al denominatore della frazione intesa a fissare un solo e unico pro rata di detrazione per tutti i suoi beni e servizi a uso misto, la sola parte dei canoni che i clienti versano nel contesto dei loro contratti di leasing corrispondente agli interessi, ove l’uso di tali beni e servizi è per lo più causato dal finanziamento e dalla gestione di detti contratti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12