WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

La detrazione IVA dell’appaltante su beni concessi gratuitamente all’appaltatore

17 Dicembre 2024

Bruno Ruscio, Avvocato tributarista in Milano

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. IX, 4 ottobre 2024, C-475/23 – Pres. Spineanu-Matei, Rel. Rodin

Di cosa si parla in questo articolo

E’ fatta salva la detrazione dell’IVA assolta “a monte” da un soggetto appaltante per l’acquisto di beni messi gratuitamente a disposizione dell’appaltatore (e del suo subappaltatore) ai fini della realizzazione di lavori a beneficio dell’appaltante, a condizione che ciò non ecceda quanto necessario all’esercizio dell’attività economica di questi e il costo degli stessi beni concorra alla determinazione del prezzo delle operazioni “a valle” che egli realizza. 

Tale diritto sussiste, inoltre, anche in caso di omessa tenuta di una contabilità distinta per la stabile organizzazione dell’appaltante, cui le medesime operazioni sono state imputate, purché sia verificabile e dimostrabile il rispetto delle condizioni sostanziali per l’esercizio della detrazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 4 ottobre 2024, C-475/23, ha enunciato questi principi relativamente al caso di una società austriaca, operante in Romania e qui identificata ai fini IVA, a cui era stata contestata la detrazione dell’IVA su un immobile e una gru messi gratuitamente a disposizione di un appaltatore e subappaltatore per lavori svolti nell’ambito di un contratto quadro.

A giustificazione della contestazione, l’amministrazione fiscale rumena aveva ritenuto – per un verso – che questi non fossero stati acquistati per l’attività economica del soggetto passivo e – per altro – che la medesima società non avesse correttamente tenuto una contabilità distinta per la propria stabile organizzazione, così impedendo le verifiche su taluni elementi fattuali.

Nell’analizzare la prima delle questioni sottoposte, la Corte muove dal presupposto essenziale secondo cui, ai fini della detrazione dell’IVA, è necessaria in capo al soggetto passivo, in linea di principio, la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione “a monte” ed una o più operazioni “a valle”, dovendosi comunque ammettere tale beneficio, anche in assenza, allorché i costi dei beni e dei servizi in questione facciano parte delle sue spese generali e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce, tenuto conto di “tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni in questione” e“unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo”.

La Corte ha pertanto rilevato come i beni concessi gratuitamente venissero utilizzati dal subappaltatore per la trasformazione di prodotti semilavorati dell’acquirente e come, in esito alla lavorazione subita, gli stessi fossero distribuiti dal soggetto passivo appaltante nell’UE, con fatturazione dalla partita IVA rumena. 

La circostanza che il subappaltatore traesse un beneficio diretto dalla gru e dall’immobile, gratuitamente messi a disposizione, non potrebbe condurre a negare totalmente alla società austriaca il diritto alla detrazione della relativa IVA, spettando, residualmente, al giudice del rinvio verificare che l’utilizzo non ecceda quanto necessario all’esercizio dell’attività economica dell’appaltante e in che misura lo stesso concorra alla formazione del prezzo finale delle operazioni effettuate “a valle”.

Con riguardo alla seconda questione, infine, la Corte ritiene illegittimo negare la detrazione dell’IVA in un’ipotesi di tenuta della contabilità non sufficientemente dettagliata laddove l’autorità tributaria sia comunque in grado di effettuare il controllo e di verificare i requisiti sostanziali delle operazioni effettuate.

In tale situazione, il diniego di tale diritto risulterebbe sproporzionato, rimanendo – in ogni caso – salva la sanzione per le violazioni formali riscontrate.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter