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Giurisprudenza

Detrazione IVA per servizi acquistati da una holding: ultimi orientamenti Corte di Giustizia UE

17 Settembre 2012

Corte di Giustizia UE, Sez. VI, 06 settembre 2012, C-496/11

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 6 settembre 2012, causa C‑496/11, la Corte di Giustizia UE ha affermato il principio secondo cui l’articolo 17, paragrafi 2 e 5, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, va interpretato nel senso che una holding la quale, a titolo accessorio alla propria attività principale di gestione delle partecipazioni societarie delle società di cui detenga del tutto o in parte il capitale sociale, acquisti beni e servizi che essa fatturi successivamente alle società medesime, è autorizzata a detrarre l’importo dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte, purché i servizi acquistati a monte presentino un nesso diretto e immediato con operazioni economiche a valle che danno diritto a detrazione.

Quando detti beni e servizi sono utilizzati dalla holding per effettuare, al contempo, operazioni economiche che danno diritto a detrazione e operazioni economiche che non danno tale diritto, la detrazione è ammessa per la sola parte dell’imposta sul valore aggiunto che è proporzionale all’importo relativo alle prime operazioni e l’amministrazione finanziaria nazionale è autorizzata a prevedere uno dei metodi di determinazione del diritto a detrazione di cui all’articolo 17, paragrafo 5.

Quando tali beni e servizi sono utilizzati, al contempo, per attività economiche e attività non economiche, l’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva 77/388 non è applicabile e i metodi di detrazione e di ripartizione sono definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’economia della sesta direttiva 77/388 e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.

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