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Detrazioni Superbonus e bonus edilizi: modalità di dilazione in dieci anni

19 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (superbonus e altri bonus fiscali).

L’Agenzia delle Entrate ha emesso il provvedimento che permette ai soggetti titolari di crediti da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) di ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro il 31 marzo 2023. In questo modo, le imprese edilizie, le banche e gli altri cessionari potranno diluire nel tempo i crediti d’imposta ottenuti da queste agevolazioni fiscali, anziché utilizzarli tutti in un’unica soluzione.

Questa novità si applica ai crediti d’imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest’anno e riguarda la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione.

Questa quota residua può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo e la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus, e agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

È importante notare che ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Per comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga, fornitori e cessionari potranno accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dove sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti” dal 2 maggio 2023.

Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

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