Nella vicenda in esame, il Tribunale di Milano ha ritenuto infondate le azioni di invalidità e di risoluzione di due contratti di acquisto dei diamanti e le correlate azioni di natura restitutoria e risarcitoria non essendo la Banca la diretta controparte contrattuale degli attori. Dal difetto di legittimazione passiva della banca viene fatta derivare, per ragioni di diritto processuale legate alla formulazione delle domande, l’infondatezza anche delle azioni di natura restitutoria del prezzo di acquisto e risarcitoria per i danni subiti ed il mancato guadagno. Ciò in quanto le stesse sono state collegate, nel caso concreto, alle suddette azioni demolitorie di natura contrattuale, per cui l’infondatezza di queste non può che riflettersi anche su quelle sotto il profilo della pregiudizialità-dipendenza. Ne consegue che la nullità, l’annullamento o la risoluzione del contratto di acquisto in diamanti può essere chiesta soltanto alla società venditrice, ferma restando la responsabilità della banca a seconda del ruolo svolto in via autonoma nell’attività di promozione dell’“investimento”.
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