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Giurisprudenza

Diamanti da investimento: la prima pronuncia del Tribunale di Verona

24 Maggio 2019

Tribunale di Verona, 23 maggio 2019 – Dott. Vaccari

Di cosa si parla in questo articolo

La vicenda in esame, relativa all’acquisto di diamanti da investimento, muove dalle contestazioni mosse dal cliente di aver ricevuto dalla società venditrice e dalla banca informazioni ingannevoli, o comunque fuorvianti, e parziali sul prezzo dei diamanti, su alcune rilevanti caratteristiche della operazione di acquisto e, più in generale, sulla sua convenienza economica.

Sul punto, per quanto maggiormente appare di interesse, e rinviando alla lettura della pronuncia in allegato per ogni ulteriore informazione, il Tribunale evidenzia anzitutto come, con riferimento alle informazioni fornite dalla società venditrice, le “quotazioni” dei diamanti, pubblicate periodicamente sul Sole24Ore, non fossero un parametro tratto da rilevazioni di mercato e poi pubblicato a cura della società venditrice.

Diversamente, queste rappresentavano soltanto i prezzi fissati autonomamente dalla stessa venditrice secondo le proprie convenienze commerciali, peraltro solo in parte riferibili al valore delle pietre (poiché comprensivi di componenti aggiuntive per servizi accessori quali la custodia dei diamanti con relativa assicurazione, la consulenza prima e dopo la vendita, la fornitura della certificazione gemmologica, l’elaborazione e pubblicazione dei prezzi di compravendita).

Deve escludersi che la natura autoreferenziale e pubblicitaria di tali dati fosse stata conosciuta o almeno fosse stata resa conoscibile al cliente, atteso che non era stata presentata come tale né era univocamente deducibile dall’utilizzo del logo e di espressioni quali “a cura di” (a sua volta equivoca, perché tale da evocare più un’attività di ricerca che di autovalutazione). Quei dati per contro venivano accreditati di un crisma di ufficialità perché pubblicati su un giornale economico di primaria importanza e con una veste grafica simile alle quotazioni ufficiali e perciò risultavano ulteriormente ingannevoli.

La rimessione alla sola società venditrice della definizione dei prezzi di vendita dei diamanti consentiva ad essa anche di fornire una rappresentazione fuorviante dell’andamento di quello che era presentato come il mercato di tali preziosi, volta ad avvalorare la bontà dell’investimento in essi in termini di convenienza e redditività di lungo periodo e, al contempo, evitava di dar conto delle oscillazioni di prezzo, che invece vengono oggettivamente registrate dai diversi indici basati sulle rilevazioni di contrattazioni.

Per quanto riguarda invece la banca, il Tribunale ha escluso che questa si fosse limitata a svolgere una funzione di segnalazione alla società venditrice dell’interesse manifestato dal cliente per l’acquisto di diamanti, e quindi a porre la prima in contatto con quest’ultima per ogni questione inerente l’eventuale definizione dell’operazione, ponendo invece l’accento sul ruolo promozionale della vendita dei diamanti che l’istituto di credito aveva assunto.

Secondo il Tribunale, infatti, l’attività di “segnalazione” della banca, al di là della sua formale definizione, non poteva limitarsi all’indicazione alla società venditrice dei soggetti che di loro iniziativa avessero dimostrato interesse all’acquisto dei diamanti, ma al contrario era consistita nel sollecitare in loro quell’interesse, proponendo quel tipo di investimento che si sarebbe poi realizzato grazie all’intervento, solo in seconda battuta, della venditrice, con il compito principale, se non esclusivo, di predisporre la contrattualistica, di consegnare i diamanti e prestare i servizi accessori.

L’istituto di credito, avendo l’obbligo, e non solo l’interesse, di promuovere presso la propria clientela la conclusione dei contratti di compravendita, operava come intermediario a favore della società venditrice.

Per quanto riguarda tuttavia la responsabilità della banca, il Tribunale esclude l’applicabilità della disciplina del TUF, atteso che il diamante non può essere considerato uno strumento finanziario secondo la definizione che di esso ha dato la giurisprudenza di legittimità.

Diversamente, la fonte della responsabilità della banca va individuata nel rapporto intercorso tra la cliente e l’istituto di credito in relazione all’acquisto dei diamanti e nell’ambito del quale la prima ha posto affidamento in un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, in virtù delle sue specifiche competenze professionali.

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