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Giurisprudenza

Dichiarazione di fallimento: ai fini della competenza territoriale rileva la sede effettiva dell’impresa debitrice

30 Agosto 2012

Cassazione Civile, Sez. VI, 28 agosto 2012, n. 14676

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Con sentenza n. 14676 del 28 agosto 2012 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetti al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorché essa sia diversa dalla sede legale, ossia quella ufficialmente dichiarata, pur dovendosi presumere, fino a prova contraria, la coincidenza della sede legale con la sede effettiva.

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