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Giurisprudenza

Dichiarazione di fallimento: non rileva il credito tributario per operazioni inesistenti

9 Giugno 2021

Lorenzo Giannico

Cassazione Civile, Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 3168 – Pres. Scaldaferri, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

In ambito di giudizio fallimentare, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione della L. fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa di liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento, con la quale ha rigettato il ricorso del liquidatore di una società.

Un liquidatore di una società di capitali reclamava, senza successo, la sentenza dichiarativa di fallimento dell’ente rappresentato, pronunciata dal competente Tribunale su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di debiti tributari derivanti da utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, rilevati a seguito di indagini compiute dalla Guardia di Finanza.

Ricorreva quindi per la Cassazione della sentenza sfavorevole della Corte d’Appello, dolendosi, per quanto di interesse, della violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della Legge Fallimentare, lamentando come, avendo il reclamo effetto devolutivo pieno, il giudice d’Appello avrebbe dovuto esprimersi sulla doglianza relativa alla nullità “evidente” dei provvedimenti impositivi emessi a seguito delle attività di controllo, ed impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

Il ricorrente, inoltre, lamentava la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2712 c.c., contestando le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in merito alla presumibile fittizietà del credito iscritto nel bilancio della società dichiarata fallita, vantato nei confronti di un consorzio di cui essa stessa era socia, consorzio che patologicamente era stato sfruttato per ottenere dei crediti fiscali, anziché essere deputato alla distribuzione delle commesse tra i vari consorziati.

La Suprema Corte ha sostenuto che la Corte d’Appello di Bologna ha correttamente applicato il principio in epigrafe, corroborato da copiosa giurisprudenza sul punto (C. Cass. 3446/2020; C. Cass. 19414/2017; C. Cass. 25167/2016).

Il credito tributario, da cui è discesa la declaratoria fallimentare, traeva origine, come detto, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, con oggetto l’impiego di fatture passive per operazioni inesistenti, verifiche fondate su dichiarazioni ricevute da soggetti terzi che erano stati riportati nelle fatture utilizzate, ma che non avevano intrattenuto alcun rapporto né con il menzionato consorzio, né con la società in liquidazione.

Ancorché, ai fini della dichiarazione di fallimento, non occorra che il credito vantato dal ricorrente sia certo, liquido e esigibile, né che sia portato da una sentenza passata in giudicato, detta posta patrimoniale creditoria attiva (unica registrata) nei confronti del consorzio, stante l’inattendibilità della documentazione contabile portata a supporto ed il distorto impiego della posizione fiscale della società, hanno correttamente portato la Corte d’Appello a presumere che l’esposizione creditoria fosse stata il risultato di operazioni di illecito utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in quanto, come premesso, la società in liquidazione era socia del Consorzio, che sfruttava tale sistema di indebita produzione di documentazione creditizia fiscale.

Quanto infine alla dedotta, mancata, analisi della doglianza relativa alla nullità dei provvedimenti impositivi da cui scaturiva la massa debitoria, a giudizio della Corte il giudice di Appello ha correttamente rilevato la genericità della contestazione, nonché la giurisdizione del giudice tributario al riguardo.

 

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