Nell’espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell’ordinanza di assegnazione, né la cessazione ipso iure della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell’opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi dell’art. 44 l.f., in considerazione del momento in cui vennero effettuati.
Il prossimo 22 gennaio si terrà il WebSeminar, organizzato da questa Rivista, di rassegna della giurisprudenza in materia fallimentare dedicata all’anno 2020. Di seguito il programma dell'evento.
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