Con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione “prima casa” in caso di dichiarazione di successione tardiva.
Il tema nasce da comportamenti divergenti degli uffici territoriali: alcuni hanno riconosciuto l’agevolazione anche dopo i dodici mesi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 346/1990 (“TUS”), altri l’hanno negata, considerando quel termine perentorio.
La disciplina generale impone che la dichiarazione di successione sia presentata entro dodici mesi dall’apertura della successione, ma non prevede la decadenza dal diritto per la tardiva presentazione.
Gli articoli 31 e 33 del TUS stabiliscono che l’ufficio fiscale liquida comunque l’imposta, applicando le sanzioni, se la dichiarazione è depositata prima della notifica dell’accertamento d’ufficio e, in ogni caso, entro cinque anni.
L’agevolazione “prima casa” è disciplinata dall’art. 69 della legge n. 342/2000, che consente l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per immobili non di lusso ereditati o ricevuti in donazione.
Per beneficiarne, il contribuente deve dichiarare la sussistenza dei requisiti previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986; qualora le dichiarazioni mancassero nell’atto originario, è ammessa la loro integrazione tramite un atto successivo, purché prima della scadenza del termine per l’accertamento.
L’Agenzia ha aderito al primo degli orientamenti esposti dagli uffici territoriali.
In particolare, ha ritenuto che l’assenza di una dichiarazione tempestiva non comporti la decadenza dall’agevolazione, in linea con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 14088 del 27 luglio 2004, che ha stabilito la possibilità di rettificare la dichiarazione di successione finché non venga notificato un avviso di accertamento; tale principio è stato ribadito in ulteriori pronunce, come la sentenza n. 24265 del 2011.
Tuttavia, l’Agenzia evidenzia che, per la fruizione dell’agevolazione, il contribuente deve comunque dichiarare la sussistenza dei requisiti formali, come precisato nelle ordinanze della Cassazione n. 9890/2019 e n. 20132/2020, che hanno sottolineato l’importanza della richiesta formale da parte del richiedente.
L’Agenzia ha quindi stabilito che il beneficio possa essere riconosciuto anche in caso di dichiarazione di successione tardiva, purché questa sia presentata prima della notifica di accertamento o comunque entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione.
Le strutture territoriali sono invitate a riesaminare eventuali controversie pendenti alla luce di queste indicazioni, abbandonando le pretese tributarie non più sostenibili.