La Consob ha richiamato l’attenzione dei destinatari della disciplina in materia di Dichiarazione non finanziarie (DNF) al fine di considerare, nelle dichiarazioni che saranno pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche le informazioni sulle “modalità di gestione” dei principali rischi mappati nella DNF.
L’intervento della Consob segue le modifiche apportate dall’articolo 1 comma 1073 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) all’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 in materia di DNF.
Tale modifica allinea la disciplina nazionale sulle dichiarazioni non finanziarie (cd. DNF) al dettato dell’art. 19 bis, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, come modificata della direttiva 2014/95/UE secondo cui la DNF deve descrivere i «principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa».
La previsione introdotta a livello di normativa primaria, nel valorizzare quanto già previsto dagli orientamenti formulati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 2014/95/UE e dagli standard di rendicontazione utilizzati per la predisposizione delle DNF, ha lo scopo di rafforzare la DNF e segnala la rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati.