Con il Richiamo di attenzione n. 1 del 28 febbraio 2019 (cfr. contenuti correlati), Consob ha evidenziato, e parzialmente chiarito, la portata applicativa della modifica normativa intervenuta, con legge 30 dicembre 2018 n. 145 (cd. Legge di bilancio 2019), relativamente gli obblighi di rendicontazione delle dichiarazioni non finanziarie (DNF) previsti dal D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
La citata Legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1073) ha infatti previsto che “Al fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: « principali rischi, » sono inserite le seguenti: «ivi incluse le modalità di gestione degli stessi»”[1].
Tale modifica normativa tende a rendere la disciplina nazionale maggiormente aderente a quella comunitaria di cui alla Direttiva 2014/95/UE che, a modifica della Direttiva 2013/34/UE, impone alle imprese di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico, l’obbligo di includere nella relazione sulla gestione una “dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività, tra cui: […] d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell’impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa”.
Consob quindi, richiamando le finalità della disciplina sulle dichiarazioni non finanziarie, sottolinea come la sopracitata novella “ha lo scopo di rafforzare la DNF e segnala la rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati”.
Già la Commissione Europea aveva evidenziato la necessità e importanza della comunicazione di informazioni di carattere non finanziario pertinenti, utili e concise, nell’ottica di una maggiore trasparenza. E proprio la Commissione Europea, con la Comunicazione 2017/C 215/01, ha offerto chiarimenti circa la tipologia di informazioni che dovrebbero essere fornite dai soggetti cui le disposizioni in esame si applicano, riguardanti, tra l’altro, proprio i rischi (fornendo, ad esempio, una prospettiva adeguata sui rischi principali a breve, medio e lungo termine; indicando la possibile influenza dei rischi nei confronti del modello aziendale, operazioni, risultati finanziari e impatto delle attività; spiegando i processi utilizzati per individuare e valutare tali rischi) e la relativa gestione[2] (presentando – per l’appunto – informazioni sulle modalità con cui sono gestiti e attenutati i rischi principali).
Ma il richiamo di attenzione del febbraio 2019 non si limita a sottolineare, e parzialmente ribadire, finalità e obblighi non del tutto nuovi: Consob cerca anche di precisare la portata applicativa della modifica entrata in vigore dal 1 gennaio 2019. Al proposito, infatti, Il legislatore non ha specificato se il nuovo obbligo si applichi a far data dagli esercizi sociali iniziati il 1° gennaio 2019 ovvero riguardi anche le dichiarazioni non finanziarie rilasciate a partire dal 1° gennaio 2019 ma riferibili a esercizi chiusi prima della suddetta data.
Tale profilo di incertezza era già emerso tra i primi commentatori,[3] pure considerate le rilevanti sanzioni pecuniarie previste dallo stesso D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 per il caso di omissione o non corretta rappresentazione delle informazioni contenute nelle dichiarazioni non finanziarie.
Sul punto Consob ha evidenziato agli operatori (e agli amministratori degli enti tenuti agli obblighi informativi in discorso) la necessità di “fornire nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 2019, anche le informazioni su “modalità di gestione” dei principali rischi mappati nella DNF rispetto ai temi di carattere non finanziario”.
A fronte di detta puntualizzazione, è quindi opportuno integrare le dichiarazioni non finanziarie pubblicate a partire dal 1 gennaio 2019 con le informazioni relative alle modalità di gestione dei rischi adottate dagli “enti di interesse pubblico” (come definiti all’art. 16, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39) che ricadono nell’ambito di applicazione della disciplina in esame, a prescindere dalla data di chiusura dell’esercizio cui tali dichiarazioni non finanziarie si riferiscono.
[1] A seguito della sopracitata novella, l’art. 3, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 2016, n.254 recita quindi:
“La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa, descrivendo almeno:
- il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi;
- le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario;
- i principali rischi ivi incluse le modalità di gestione degli stessi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto” (enfasi aggiunte).
[2] Cfr. Commissione Europea, Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (2017/C 215/01), paragrafo 4.4.
[3] Per una sintetica panoramica riepilogativa sul punto v. Circolare Assonime, 11 febbraio 2019, n. 4. Si segnala che le conclusioni ivi riportate divergono da quella di Consob (sul punto v. infra nel testo).