Banca d’Italia ha pubblicato la Guida per gli operatori di Novembre 2021 dedicata al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto.
Sul punto si ricorda come l’art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni (Legge assegni), in combinato disposto con il D.P.R. n. 298 del 28 novembre 2002, recante modifiche al D.P.R. n. 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, consente al portatore di un assegno bancario o postale ordinario, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato “con dichiarazione della Banca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.
La dichiarazione della Banca d’Italia è una constatazione equivalente al protesto (c.d. dichiarazione sostitutiva del protesto).
Le dichiarazioni sostitutive del protesto possono riguardare esclusivamente i cc.dd. “assegni dematerializzati”, cioè gli assegni per i quali il negoziatore abbia generato un’immagine in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 20161 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Regolamento Banca d’Italia”) e siano stati presentati al pagamento in forma elettronica dal negoziatore al trattario ovvero in forma cartacea direttamente al trattario, in quanto il negoziatore coincide con il trattario (c.d. “assegni on-us”).