Banca d’Italia ha pubblicato la Guida per gli operatori di marzo 2023 dedicata al servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 298 del 28 novembre 2002 ha introdotto alcune modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001 sui servizi Bancoposta, in particolare all’articolo 45, comma 1, n. 3, del Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (nota come “legge assegni”).
Questa modifica consente al portatore di un assegno bancario o postale ordinario di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati laddove il rifiuto del pagamento sia constatato “con dichiarazione della Banca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.
Questa dichiarazione della Banca d’Italia equivale al protesto e viene chiamata “dichiarazione sostitutiva del protesto” (DSP).
Tuttavia, le dichiarazioni sostitutive del protesto possono riguardare solo gli assegni dematerializzati, ovvero quelli per i quali il negoziatore ha generato un’immagine conforme alle norme dell’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 2016 e successivamente modificato, e che sono stati presentati al pagamento.
La presentazione elettronica dell’assegno da parte del negoziatore avviene attraverso la trasmissione in via telematica all’ente pagatore dell’immagine dell’assegno generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia, unitamente ai dati di cui all’art. 8 dello stesso regolamento. La presentazione cartacea diretta al trattario, invece, avviene quando il negoziatore coincide con il trattario stesso, ed è nota come “assegni on-us”.
Le dichiarazioni sostitutive del protesto e/o le dichiarazioni di non protestabilità vengono rilasciate dalla Banca d’Italia e dai suoi dipendenti incaricati, secondo le norme statutarie della Banca d’Italia. Durante l’attività di accertamento del mancato pagamento, i dipendenti della Banca d’Italia agiscono in qualità di pubblici ufficiali.
L’aderente deve predisporre la richiesta di DSP in forma elettronica e inviarla alla Banca d’Italia esclusivamente in via telematica, unitamente all’immagine dell’assegno generata dal negoziatore ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia e alle informazioni di cui al successivo Cap. III, par. 1.
La Banca d’Italia effettua quindi la constatazione equivalente in forma esclusivamente elettronica, sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni inviate dal trattario in via telematica. Infine, la Banca d’Italia rende disponibile la DSP in formato elettronico.