Banca d’Italia ha pubblicato una guida per gli operatori per il servizio di rilascio delle dichiarazioni sostitutive del protesto.
L’art. 45, comma 1, n. 3, del R.D. 1736/1933 (la c.d. legge assegni), consente al portatore di un assegno bancario o postale ordinario, presentato in tempo utile e non pagato, di esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, anche laddove il rifiuto del pagamento sia constatato “con dichiarazione della Banca d’Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti”.
La dichiarazione di Banca d’Italia è una constatazione equivalente al protesto (c.d. dichiarazione sostitutiva del protesto – DSP).
Le DSP (dichiarazioni sostitutive di protesto) possono riguardare esclusivamente i cc.dd. assegni dematerializzati, cioè gli assegni per i quali il negoziatore abbia generato un’immagine in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia del 22 marzo 2016, e siano stati presentati al pagamento:
- in forma elettronica/telematica dal negoziatore al trattario:
- dell’immagine dell’assegno generata in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Banca d’Italia, unitamente ai dati di cui all’art. 8 del citato Regolamento, per gli assegni di ammontare superiore a 8.000,00 euro;
- dei soli dati di cui al richiamato art. 8, per gli assegni di ammontare pari o inferiore a 8.000,00 euro
- in forma cartacea direttamente al trattario, quando il negoziatore coincide con il trattario (c.d. assegni on-us).
La Guida pubblicata, disciplina dunque nel dettaglio il Servizio di rilascio delle DSP da parte di Banca d’Italia.