WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Dies a quo del diritto al risarcimento del danno da illecito antitrust e principio di effettività della tutela ex art. 102 Trattato UE

1 Luglio 2020

Rossella Pucci, Dentons Europe Studio Legale Tributario

Cassazione Civile, Sez. I, 3 aprile 2020, n. 7677 – Pres. Genovese, Rel. Iofrida

In materia di concorrenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno da illecito antitrust risulta garantito dalla previsione di un termine quinquennale di prescrizione, dettato dalla normativa nazionale, che decorre dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all’Autorità Garante per l’accertamento dell’abuso di posizione dominante rispetto ad un’impresa concorrente, senza che possa ravvisarvi un’impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dello stesso diritto, al punto da vanificare il principio di effettività della tutela posto dall’art. 102 Trattato UE. Ciò, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore della Direttiva 2014/104/UE.

Nel caso di specie, l’oggetto della materia del contendere trae origine dalla controversia promossa innanzi al Tribunale di Milano al fine di accertare, inter alia, all’esito del provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), l’illecito extracontrattuale e anticoncorrenziale ed il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte escludenti poste in essere dalla convenuta nel mercato della fornitura all’ingrosso di servizi di terminazione delle chiamate sulla rete di telefonia.

Sennonché, il giudice di primo grado, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha ritenuto che tale termine di cinque anni decorresse dall’avvio del procedimento dell’A.G.C.M. (nel febbraio 2005).

Ebbene, la Corte di Appello, confermando la decisione di primo grado, ha sostenuto che la normativa introdotta dalla direttiva 2014/104/UE (cui hanno fatto seguito la L. n. 114 del 2015, di delega al Governo per il suo recepimento, ed il D.Lgs. n. 3 del 2017, entrato in vigore il 3 febbraio 2017) – per la quale il termine di prescrizione quinquennale per l’illecito antitrust è sospeso durante l’istruttoria condotta dall’Autorità Garante, decorrendo nuovamente un anno dopo la decisione definitiva in merito all’infrazione – non ha efficacia retroattiva, ai sensi degli artt. 21 e 22 della Direttiva. Sulla base di tale considerazione è stata ritenuta corretta la valutazione circa il dies a quo della prescrizione dell’azione risarcitoria da illecito antitrust, da individuarsi nel momento in cui il danno si è manifestato, divenendo oggettivamente conoscibile nel momento di avvio dell’istruttoria da parte dell’A.G.C.M.

In sede di ricorso alla Corte di Cassazione, tuttavia si è sostenuta, inter alia, l’illegittimità del criterio di decorrenza del termine nazionale di prescrizione quinquennale posto a fondamento delle precedenti pronunce. Sul punto, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento per il quale il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno divenendo, così, per chi ha interesse a farlo valere, percepibile e riconoscibile con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. 5913 e 9927/2000; Cass. 2645 e 12666/2003; Cass. 1049/2006; Cass. S.U. 576 e 27337/2008; Cass. 11119 e 21255/2003), principio confermato anche in materia di illecito antitrust con la sentenza n. 26188/2011.

Sul punto, va evidenziato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che un termine di prescrizione troppo breve rispetto alla durata dei procedimenti e che inizi a decorrere prima del completamento degli stessi, potrebbe scadere prima della conclusione di detti procedimenti; in tal caso, risulterebbe impossibile per chiunque abbia subito danni proporre azioni sulla base di una decisione definitiva accertante la violazione delle regole di concorrenza dell’Unione.

Utile, infine, richiamare l’opzione interpretativa della Corte di Cassazione, secondo la quale, prima dell’operatività della Direttiva 2014/104/UE, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui sia stato dato, con pubblicità legale, avvio al procedimento amministrativo dinanzi all’Autorità Garante per l’accertamento dell’abuso di posizione dominante. In tal modo, infatti non vi sarebbe un’impossibilità o quantomeno un’eccessiva difficoltà di esercizio del diritto al risarcimento al punto di vanificare il principio di effettività della tutela posto dall’art. 102 Trattato UE (considerati i tempi ragionevoli dell’istruttoria e della fase decisoria dell’A.G.C.M. nel caso di specie, esauritosi in due anni e mezzo, e l’ulteriore periodo intercorso dalla decisione sanzionatoria dell’A.G.C.M., nell’agosto 2007, alla scadenza del termine quinquennale, nel febbraio 2010, mentre l’azione risarcitoria avanzata dall’attore risultava promossa solo nel luglio 2012).

 


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 06 Febbraio
AI Act: primi adempimenti per gli operatori


Presidi di governance e controllo per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

ZOOM MEETING
offerte per iscrizioni entro il 17/01

Iscriviti alla nostra Newsletter