I principi della neutralità fiscale, della parità di trattamento e di effettività non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, nell’ambito della riduzione del termine di prescrizione, da un lato, delle domande di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata e, dall’altro, delle domande di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte, prevede periodi transitori differenti, in modo tale che le domande relative a due esercizi contabili di tre mesi sono sottoposte a termini di prescrizione differenti, a seconda che esse abbiano ad oggetto il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente versata o la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte.