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Giurisprudenza

Differenza tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice documentale

4 Ottobre 2022

Roberto Compostella, assegnista di ricerca in diritto penale presso Università di Bologna

Cassazione Penale, Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 1369 – Pres. Sabeone, Rel. Riccardi

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 1369/2022, la Cassazione ha analizzato le differenze, in punto di elemento oggettivo e soggettivo, tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice documentale.

Quanto all’elemento oggettivo, la Suprema Corte ritiene di distinguere le due ipotesi di reato facendo riferimento all’elemento materiale delle stesse che va individuato in “qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione” nell’ipotesi fraudolenta e “nelle sole scritture obbligatorie” nell’ipotesi semplice (sul punto si veda anche, Cass. pen., Sez. V, 22 settembre 2021, n. 37459).

Quanto all’elemento soggettivo, invece, la differenza atterrebbe al fatto che: “Ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l’elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore” (sul punto si veda anche Cass. pen., Sez. V, 5 ottobre 2021, n. 2653).

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