Con la presente ordinanza n. 22327 del 15 luglio 2022, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi, ormai già pacifici in giurisprudenza, sulla differenza tra cessione d’azienda e cessione di beni strumentali, al contempo offrendo un’interessante lettura dell’art. 15, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 131/1986 in tema di registrazione d’ufficio di contratti verbali.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria emetteva un avviso di liquidazione richiedendo l’imposta di registro dovuta a seguito della riqualificazione di una pluralità di cessioni di beni strumentali tra due società come un’unitaria cessione di azienda in forma verbale. La Commissione Tributaria Provinciale, adita con ricorso della società cessionaria, non condivideva tale conclusione, sostenendo che ai fini della qualificazione come trasferimento d’azienda fosse necessaria una continuità aziendale negli stessi locali, tesi accolta anche in sede di gravame.
La Suprema Corte ha ribaltato tale impostazione, ritenendo che il giudice di secondo grado non avesse accertato l’idoneità del complesso dei cespiti ceduti a consentire l’autonomo esercizio dell’attività di impresa. Oltre a ciò, la Corte si è espressa sul tema della registrazione d’ufficio di contratti verbali, sostenendo che, diversamente dalla lettura data dal giudice di appello, “la immutata collocazione dei beni strumentali all’interno dei medesimi locali non è condizione imprescindibile per la prova presuntiva della cessione di azienda, che ben può essere desunta (…) anche dalla continuazione dell’esercizio dell’impresa da parte del cessionario con il medesimo compendio di beni strumentali in altri locali”.
Così facendo, la Cassazione ha reso legittimo l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro in relazione alla riqualificazione di una pluralità di cessioni di beni strumentali in un’unitaria cessione di azienda in forma verbale, non essendo necessario, a tal fine, che il cessionario prosegua l’attività negli stessi locali del cedente. Ma, soprattutto, ha colto l’occasione per affermare ancora una volta che ai fini della cessione d’azienda non risulta necessario che vengano ceduti la totalità dei beni aziendali, bensì che nel complesso degli elementi ceduti “permanga un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio d’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario”.