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Differenze dati IVA 2021: comunicazione AE per l’adempimento spontaneo

16 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 29534/2024, ha dato attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della L. 190/2014, relativamente alla comunicazione delle differenze tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021, e l’importo delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del D. Lgs. 127/2015, ai fini della promozione dell’adempimento spontaneo dei soggetti titolari di partita IVA.

L’articolo citato prevede infatti che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Con il provvedimento pubblicato sono quindi indicate le modalità con le quali sono messe a disposizione di entrambi, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del D. Lgs. 127/2015 e ai sensi dei commi da 209 a 214, art. 1 della L. 244/2007, e i dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie.

Le informazioni vengono trasmesse al domicilio digitale dei contribuenti e sono consultabili nel Cassetto fiscale di ciascuno di essi; i dati includono:

  • il codice fiscale del contribuente
  • l’anno d’imposta e il numero identificativo della comunicazione
  • il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente
  • le anomalie riscontrate e le modalità per regolarizzare errori o omissioni

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/1997.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

Nel provvedimento, sempre relativamente alle differenze sui dati IVA 2021 dichiarati, sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

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