La Commissione UE ha posto in consultazione un questionario, nell’ambito della regolamentazione dell’accesso ai dati delle grandi piattaforme on line, come disciplinato dal DSA (Digital Services Act), al fine di raccogliere le opinioni delle parti interessate per la preparazione dei necessari atti delegati al Regolamento DSA.
Su ricorda che il 16 novembre 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act – DSA), che fornisce un quadro giuridico generale applicabile a tutti i servizi di intermediazione online in Europa, al fine di creare uno spazio digitale più sicuro, in cui i diritti fondamentali di tutti gli utenti dei servizi digitali siano protetti.
Il DSA prevede una serie di obblighi per i fornitori di piattaforme online di grandi dimensioni (VLOP) e di motori di ricerca online di grandi dimensioni (VLOSE), con più di 45 milioni di utenti mensili nell’UE: in particolare, vi sono disposizioni che aiutano a monitorare meglio i rischi e le azioni intraprese da VLOP e VLOSE per affrontare la disinformazione, i contenuti illegali, e altri rischi per la società.
Ciò risponde all’osservazione che l’accesso alle informazioni sulla progettazione e sulla gestione del sistema delle piattaforme è stato limitato, in particolare per quanto riguarda i loro sistemi algoritmici, che spesso determinano ciò che gli utenti vedono e utilizzano online: finora, la maggior parte dei dati che consentivano una ricerca indipendente sui rischi sistemici proveniva da iniziative volontarie degli stessi fornitori di piattaforme online, comportando limitate possibilità di ricerca, da parte di terzi, per analizzare e monitorare l’impatto delle scelte dei fornitori di piattaforme sull’ecosistema online.
L’art. 40 della DSA affronta questo problema fornendo in particolare un nuovo quadro giuridico per i ricercatori: le VLOP e le VLOSE saranno tenute a fornire l’accesso ai loro dati al fine di condurre ricerche che contribuiscano all’individuazione, all’identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell’Unione.
Come definito nell‘art. 40 della DSA, più nel dettaglio, l’accesso ai dati sarà quindi possibile per:
- i coordinatori dei servizi digitali o la Commissione, che possono richiedere l’accesso a fini di monitoraggio e per valutare la conformità alle DSA
- i ricercatori selezionati, per condurre ricerche che contribuiscano all’individuazione, all’identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell’Unione che derivano dalla progettazione o dal funzionamento di grandi piattaforme o motori di ricerca e dei relativi sistemi, compresi quelli algoritmici
- i ricercatori che soddisfano le condizioni pertinenti per accedere ai dati disponibili al pubblico, come previsto dal paragrafo 12 dell’art. 40.
La Commissione sta quindi lavorando alla progettazione di meccanismi di accesso ai dati efficienti per tutti gli attori interessati, entro i confini legali stabiliti dall’art. 40 delle DSA.
In particolare, la Commissione deve adottare atti delegati per specificare ulteriormente:
- le condizioni in cui deve avvenire la condivisione dei dati
- le finalità per le quali i dati possono essere utilizzati
- le procedure di accesso e condivisione, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti e, se necessario, di meccanismi consultivi indipendenti.