Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 305 del 31 dicembre 2024, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, che disciplina le modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione delle cartelle di pagamento.
Il decreto, in attuazione dell’art. 19, c. 1.3, del D.P.R. 602/1973:
- stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19, c. 1.2, D.P.R. 602/1973
- individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica è da considerarsi in ogni caso sussistente
- individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’art. 19, comma 1.2, lettera b), D.P.R. 602/1973
Il decreto, in sostanza, individua i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione delle cartelle di pagamento:
- anche per le dilazioni di valore sino a 120.000 euro andrà comunque dimostrato lo stato di temporanea difficoltà finanziaria (art. 19, commi 1.2 e 1.3 del D.P.R. 602/73)
- all’art. 6 prevede una disposizione di salvaguardia: per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lett. a), b), e c), dello stesso art. 19 DPR n. 602/1973, in relazione all’anno di presentazione della richiesta