La Corte di Giustizia, con sentenza del 18 gennaio 2024, pronunciata nella causa C‑218/22, BU contro Comune di Copertino, ha affermato che gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare il diritto del lavoratore (nel caso di specie un dipendente pubblico) all’indennità a lui spettante per il mancato godimento delle ferie retribuite.
Nel caso affrontato dalla Corte, un dipendente pubblico aveva rassegnato le dimissioni, chiedendo il versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute nel corso del rapporto di lavoro.
L’ente pubblico datore di lavoro aveva rigettato tale domanda, richiamandosi alla norma prevista dalla legislazione italiana (art. 5 del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95) secondo la quale i lavoratori del settore pubblico non hanno in nessun caso diritto a un’indennità finanziaria in luogo dei giorni di ferie annuali retribuite non goduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte conferma che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che vieti di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Infatti, il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica.
Per la Corte, il diritto dell’Unione non osta alla perdita di tale diritto solo ed esclusivamente nel caso in cui il lavoratore si sia astenuto dal fruire dei suoi giorni di ferie deliberatamente, anche se il datore di lavoro lo aveva invitato a farlo, informandolo adeguatamente del rischio di perdere tali giorni alla fine del rapporto di lavoro.
Conclude pertanto la Corte che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire dei giorni di ferie annuali retribuite ai quali aveva diritto (circostanza che deve verificare il giudice del rinvio), si deve ritenere che il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituiscano una violazione, rispettivamente, dell’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2003/88, nonché dell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.