Il Consiglio UE ha adottato il 25 settembre 2024 il proprio duplice mandato negoziale su un pacchetto di misure presentato dalla Commissione, volto ad adeguare il quadro per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) alle sfide del mondo digitale, modificando in particolar modo la Direttiva ADR.
Come noto, i meccanismi ADR consentono ai consumatori di risolvere le controversie con le imprese prima di adire un organo giurisdizionale.
La posizione del Consiglio riguarda la revisione della Direttiva ADR e del Regolamento relativo alla dismissione della piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR).
La Commissione aveva presentato la propria proposta di Direttiva e di Regolamento il 17 ottobre 2023, ed il Parlamento europeo aveva adottato le sue posizioni in prima lettura il 13 marzo 2024.
Le proposte della Commissione UE
La proposta comprende quindi:
- una proposta di Direttiva che modifica la Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le Direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828;
- una proposta di Regolamento che abroga il Regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i Regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea ODR
Le proposte legislative della Commissione mirano ad ampliare l’ambito delle questioni che possono essere risolte in via extragiudiziale, rendendo i meccanismi ADR più semplici e più rapidi sia per i consumatori, che per le imprese.
La proposta della Commissione, più nel dettaglio, estende l’ambito di applicazione della direttiva a tutte le dimensioni della normativa UE in materia di protezione dei consumatori e a tutti i tipi di imprese, compresi i professionisti di paesi terzi.
La direttiva disciplinerà nuovi tipi di pratiche sleali (ad esempio interfacce e pubblicità manipolative o meccanismi di geoblocco) che la direttiva attuale non contempla.
La proposta della Commissione tutela la libertà delle imprese di ricorrere all’ADR o di adire organi giurisdizionali: tuttavia, nei casi in cui un consumatore chiede l’ADR, le imprese saranno tenute a rispondere a una domanda di un organismo ADR entro 20 giorni lavorativi, il che incentiverà le imprese a ricorrere all’ADR.
La proposta della Commissione prevede una serie di misure volte a proteggere i consumatori più vulnerabili, tra cui aiuto nell’avvio di un caso, supporto per la traduzione e assistenza durante l’intera procedura.
Il mandato negoziale del Consiglio sulle modifiche alla Direttiva ADR
Per motivi di certezza del diritto e per garantire un’attuazione efficace, il Consiglio intende limitare l’ambito di applicazione della direttiva ADR alle controversie derivanti da un contratto, anziché includere le controversie extracontrattuali come proposto dalla Commissione; tuttavia, il mandato chiarisce che le obbligazioni contrattuali comprendono le fasi precedenti alla conclusione di un contratto (ad esempio pubblicità, comunicazione di informazioni) e successive alla scadenza di un contratto (ad esempio, l’uso di contenuti digitali).
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione geografico, la posizione del Consiglio consente agli Stati membri di decidere, nella rispettiva legislazione nazionale, in merito all’applicazione delle procedure ADR alle controversie con professionisti di paesi terzi: l’obiettivo di questa misura è preservare l’efficacia e il funzionamento pratico del sistema ed evitare oneri amministrativi e finanziari sproporzionati per gli organismi ADR.
Il mandato negoziale, inoltre:
- chiarisce che l‘ADR è accessibile sia in formato digitale che in formato non digitale, al fine di mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori
- chiarisce che le imprese dovranno informare i consumatori in anticipo qualora nei processi decisionali ADR siano utilizzati sistemi automatizzati non ad alto rischio (ad esempio, bot o intelligenza artificiale), come avviene per i sistemi ad alto rischio disciplinati dal regolamento sull’intelligenza artificiale.
- offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per stabilire le condizioni per il raggruppamento dei casi a livello nazionale, consentendo loro di adattare la direttiva ai diversi sistemi nazionali di gestione dei reclami
- proroga il termine entro il quale i professionisti devono rispondere ad una domanda di un organismo ADR, portandolo da 20 a 40 giorni lavorativi, in caso di controversie complesse o in circostanze eccezionali; il consumatore, in ogni caso, dovrà essere informato della proroga e, decorso tale termine, in assenza di risposta da parte del professionista, l’organismo ADR può presumere il suo rifiuto a partecipare. I professionisti non saranno tenuti a rispondere quando:
- la loro partecipazione sia obbligatoria
- gli esiti delle ADR possano essere ottenuti senza il loro consenso a partecipare
- se siano sono già impegnati a ricorrere all’ADR per contratto, in quanto in tali casi la loro risposta non è necessaria.
- proroga il termine per la presentazione della relazione quadriennale sullo sviluppo e il funzionamento degli organismi ADR dal 9 luglio 2024 al 1º novembre 2024
- fissa un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della direttiva ADR così modificata, per lo sviluppo, da parte della Commissione, dello strumento digitale interattivo sostitutivo della piattaforma ODR: la Commissione è inoltre tenuta a promuovere tale strumento, ad assicurarne la manutenzione tecnica ed a creare una rete di punti di contatto ADR
- concede agli Stati membri un ulteriore anno per definire tutte le procedure legislative nazionali necessarie
Il mandato negoziale concordato oggi formalizza la posizione del Consiglio e conferisce alla presidenza del Consiglio un mandato per negoziare con il Parlamento europeo.