ESMA ha recentemente pubblicato delle nuove Q&A, nell’ambito della Direttiva 2011/61/EU – Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), e del Regolamento (UE) 909/2014 – Central Securities Depositories Regulation (CSDR) ovvero, in particolare:
- ESMA Q&A n. 2229: i gestori di fondi di investimento alternativi possono delegare la gestione del portafoglio o del rischio a imprese non soggette a vigilanza, stabilite al di fuori dell’UE? Per ESMA, la risposta è no, perché, ai sensi dell’art. 20, par. 1, lett. d), Direttiva 2011/61/UE (AIFMD), la delega delle funzioni di gestione del portafoglio o del rischio a un’impresa stabilita al di fuori dell’UE richiede che sia assicurata la cooperazione tra le autorità nazionali competenti dello Stato membro di origine del GEFIA e l’autorità di vigilanza dell’impresa del paese terzo; l’art. 78, par. 3, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 stabilisce quindi le condizioni minime necessarie per garantire tale cooperazione.
- ESMA Q&A n. 2230: i gestori di fondi di investimento alternativi sono autorizzati a detenere denaro dei clienti, tenendo conto anche della formulazione dell’art. 6, par. 4, lettera b), punto ii), della Direttiva sui fondi di investimento alternativi (2024/927/UE)? La situazione cambierà alla luce delle modifiche legislative introdotte in seguito alla revisione della direttiva sui fondi di investimento alternativi (direttiva 2024/927/UE)? Per ESMA, la risposta è no, perché l’art. 6, par. 4 lett. b)(ii) della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) stabilisce che un GEFIA può essere autorizzato a fornire servizi di custodia in relazione ad azioni o quote di organismi di investimento collettivo, ma non consente ai GEFIA di custodire il denaro dei clienti; tale situazione non cambierà a seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione dei servizi accessori ai sensi dell’art. 6 della revisione della direttiva sui fondi di investimento alternativi
- ESMA Q&A n. 714: le modifiche della titolarità effettiva di un conto cliente (indipendentemente da come vengono effettuate dal punto di vista tecnico) devono essere segnalate ai sensi dell’art. 9 del CSDR?
Per ESMA, sì, perché l’art. 9, par. 1, del CSDR prevede che gli internalizzatori del regolamento comunichino trimestralmente alle autorità competenti del loro luogo di stabilimento il volume e il valore aggregato di tutte le operazioni in titoli che essi regolano al di fuori dei sistemi di regolamento titoli e l’art. 2, par. 1, punto 11, del CSDR definisce gli internalizzatori del regolamento come qualsiasi istituto che esegua ordini di trasferimento per conto dei clienti o per conto proprio al di fuori di un sistema di regolamento titoli; il punto (9) dello stesso articolo definisce gli ordini di trasferimento facendo riferimento al secondo trattino del punto (i) dell’art. 2 della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (SFD); il punto (i) dell’art. 2 della SFD chiarisce che un’istruzione da parte di un partecipante di trasferire il titolo di proprietà o gli interessi in un titolo o in un’attività titoli mediante iscrizione in un registro o in altro modo, è un ordine di trasferimento.
Di conseguenza, qualsiasi modifica della titolarità effettiva di un conto cliente che comporti il trasferimento del titolo o degli interessi in uno o più titoli deve essere segnalata ai sensi dell’art. 9 del CSDR se effettuata al di fuori di un sistema di regolamento titoli.