Pubblicate le traduzioni ufficiali, tra cui quella in lingua italiana, degli Orientamenti ESMA per sane politiche retributive a norma della direttiva GEFIA sui Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (Direttiva 2011/61/UE, Alternative Investment Fund Managers Directive).
Gli orientamenti dell’ESMA si applicano, a decorrere dal 22 luglio 2013, in relazione alle politiche e alle prassi retributive per i GEFIA e il loro personale più rilevante.
I presenti orientamenti si applicano ai GEFIA e alle autorità competenti.
Fintantoché i regimi nazionali di cui all’articolo 42 della direttiva GEFIA rimarranno in vigore, i GEFIA non UE che commercializzano negli Stati membri, presso investitori professionali, quote o azioni dei FIA (Fondi di Investimento Alternativi) senza un passaporto saranno soggetti soltanto alla sezione XIII (Comunicazione di informazioni) dei presenti orientamenti. Tali GEFIA non UE saranno tenuti a rispettare tutte le disposizioni in materia di remunerazione contenute nei presenti orientamenti a partire dalla data in cui i regimi nazionali di cui all’articolo 42 della direttiva GEFIA cesseranno e il regime del passaporto di cui agli articoli da 37 a 41 della direttiva GEFIA diventerà l’unico regime obbligatorio applicabile in tutti gli Stati membri, come stabilito nell’atto delegato della Commissione di cui all’articolo 68, paragrafo 6, della direttiva GEFIA.
Conformemente all’articolo 5 della direttiva GEFIA, ai fini dei presenti orientamenti i GEFIA cui si applicano i principi relativi alla remunerazione sono gestori esterni o, qualora la forma giuridica del FIA consenta la gestione interna e il consiglio di amministrazione del fondo scelga di non nominare un GEFIA esterno, il FIA stesso. I FIA che non sono gestiti internamente e hanno nominato un GEFIA esterno non sono soggetti ai principi relativi alla remunerazione di cui alla direttiva GEFIA e ai presenti orientamenti. Tuttavia i principi riguardanti la remunerazione enunciati nella raccomandazione si applicano a tali FIA, nonché ai GEFIA che possono beneficiare delle esclusioni e delle deroghe previste agli articoli 2 o 3 della direttiva GEFIA, nella misura in cui rientrano nella definizione di “impresa finanziaria” fornita al punto 2.1 della raccomandazione. L’allegato I dei presenti orientamenti contiene una tavola di concordanza che evidenzia i principi della raccomandazione ripresi nella direttiva GEFIA.