L’EBA ha pubblicato una nuova Q&A di chiarimento sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) per quanto riguarda la portata della definizione di outsourcing.
In particolare, la nuova Q&A risponte al seguente quesito: “Se termine “outsourcing” come definito nella Guida EBA/2019/02 sia o meno in violazione della direttiva IV antiriciclaggio”.
In particolare, evidenzia EBA, la definizione di “outsourcing” contenuta nelle Linee guida dell’EBA sugli accordi di outsourcing (EBA/GL/2019/02) non include la prestazione da parte di terzi ai sensi del Capo II, Sezione 4 della Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD).
Ciò è in linea con l’articolo 29 della direttiva antiriciclaggio, che stabilisce che la sezione 4 sull’esecuzione da parte di terzi non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia in cui, sulla base di un accordo contrattuale, il fornitore di servizi di outsourcing o l’agente deve essere considerato parte del soggetto obbligato.
In un accordo di outsourcing, il fornitore di servizi:
- può essere o meno un soggetto vigilato;
- non ha un rapporto d’affari con il cliente;
- applica le misure di CDD al cliente per conto dell’ente e in linea con le procedure e le istruzioni dell’ente stesso.
Al contrario, in uno scenario di affidamento a terzi, questi ultimi:
- è soggetta a requisiti coerenti con quelli stabiliti nella direttiva antiriciclaggio ed è sottoposta a vigilanza per il rispetto di tali requisiti;
- ha un proprio rapporto d’affari con il cliente, che è indipendente dal rapporto d’affari che l’istituto affidante ha con il cliente;
- applica le misure di CDD al cliente in linea con i propri processi, in conformità con i propri obblighi in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo.
Ciò significa che le misure che gli istituti dovrebbero adottare per adempiere ai loro obblighi legali e regolamentari in materia di outsourcing saranno diverse da quelle che dovrebbero adottare per conformarsi alla sezione 4 della direttiva antiriciclaggio e che, di conseguenza, l’applicazione delle linee guida dell’EBA sugli accordi di outsourcing (EBA/GL/2019/02) non è sufficiente, di per sé, a soddisfare le condizioni per l’affidamento a terzi stabilite nella direttiva antiriciclaggio.
Per indicazioni sui fattori che gli istituti finanziari dovrebbero considerare per valutare se un terzo è “affidabile” ai fini della Sezione 4 della direttiva antiriciclaggio, si rimanda alla Linea Guida 2.21 delle Linee Guida dell’EBA sui fattori di rischio di riciclaggio e terrorismo (EBA/GL/2021/02).
Anche il paragrafo 115 della relazione dell’EBA sui potenziali ostacoli alla fornitura transfrontaliera di servizi bancari e di pagamento, ottobre 2019, è rilevante in questo contesto.