Il Consiglio UE ha adottato un orientamento generale parziale (Partial general approach) sugli elementi chiave della proposta di Direttiva della Commissione, volta ad armonizzare taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (anche nota come Direttiva Insolvency III).
La Direttiva è stata proposta dalla Commissione il 7 dicembre 2022, poiché la mancanza di regimi di insolvenza armonizzati è stata costantemente identificata come un ostacolo agli investimenti transfrontalieri: gli elementi principali della proposta sono intesi a garantire che i creditori possano recuperare il valore massimo dalla società liquidata, a migliorare l’efficienza delle procedure di insolvenza e ad aumentare la prevedibilità e l’equità della ripartizione del valore recuperato tra i creditori.
L’orientamento generale parziale espresso dal Consiglio sulla proposta di Direttiva Insolvency III, si concentra, in particolare:
- su misure volte a preservare la massa fallimentare, come:
- azioni revocatorie: al fine di giungere a norme minime a livello UE che impediscano ai debitori di ridurre il valore che i creditori possono ottenere a seguito dell’insolvenza di una società, il Consiglio ha concordato una serie di disposizioni relative alle azioni revocatorie, che consentano di contestare operazioni del debitore prima dell’avvio della procedura fallimentare e, in quanto tali, di proteggere la massa fallimentare dalla rimozione illegittima dei beni
- rintracciamento dei beni: la proposta garantisce l’accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri dei titolari effettivi e a taluni registri e banche dati nazionali, con l’obiettivo di migliorare l’accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sui conti bancari e ad altre informazioni pertinenti sulle attività; gli Stati membri potranno mantenere in vigore o introdurre nuove misure che agevolino ulteriormente l’accesso alle informazioni da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza
- sugli obblighi degli amministratori in caso di insolvenza: al fine di allineare le norme nazionali relative all’obbligo di un amministratore di presentare tempestivamente una richiesta di apertura della procedura di insolvenza, la posizione del Consiglio garantisce che gli amministratori presentino la richiesta di apertura della procedura di insolvenza entro tre mesi dal momento in cui sono venuti a conoscenza delle difficoltà finanziarie della società; gli Stati membri potranno inoltre prevedere che tale obbligo sia sospeso se adottano misure volte a evitare danni ai creditori della società insolvente e a garantire un livello di protezione dei creditori equivalente a quello garantito dall’obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza
- sugli obblighi di trasparenza: la proposta introduce nuovi obblighi per gli Stati membri UE, di produrre una scheda, con informazioni pratiche sulle caratteristiche principali della loro legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza.