WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News
IVA

Direttiva IVA nel commercio elettronico: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione

24 Gennaio 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri, 23 gennaio 2020, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 (c.d. Direttiva sull’IVA nel commercio elettronico) che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, di seguito espressamente riportato, le nuove disposizioni sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del “mini sportello unico” (conosciuto come MOSS, acronimo di “Mini One Stop Shop”).

In particolare, la direttiva ha introdotto una soglia a livello unionale entro la quale i servizi delle categorie già elencate, resi per via elettronica, forniti in Stati membri diversi da quello di stabilimento del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato di stabilimento, derogando quindi ai criteri di territorialità previsti in via generale laddove rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.

Allo stesso tempo si è introdotto l’obbligo, nel caso in cui si sia optato per l’utilizzo del regime MOSS, dell’adozione delle norme in materia di fatturazione dello Stato membro di identificazione del prestatore. Quest’ultimo, quindi, sebbene fornisca servizi in più di uno Stato della UE, dovrà rispettare le regole di fatturazione di un unico Stato membro, quello di identificazione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter
Iscriviti alla nostra Newsletter