E’ stato presentato alla Camera, per l’avvio dell’iter di approvazione parlamentare, lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) n. 2555/2022 (c.d. Direttiva NIS2), il cui recepimento è previsto entro il prossimo 17 ottobre 2024.
Lo schema di decreto, strutturato in sei capi, prevede l’abrogazione del D. Lgs. 65/2018 – che aveva recepito la prima direttiva in materia, ovvero la Direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. NIS) – salvo un parziale regime transitorio previsto dallo schema:
- Capo I: disposizioni generali che, all’art. 5, recepiscono anche il Capo V (Giurisdizione e registrazione) della direttiva NIS2
- Capo II: quadro nazionale di sicurezza informatica che, all’art. 17, recepisce anche il Capo VI (Condivisione delle informazioni) della direttiva NIS2
- Capo III: cooperazione a livello dell’Unione europea e internazionale che, all’art. 18 recepisce anche parte dei due articoli che compongono il Capo VIII (Atti delegati e atti di esecuzione) della direttiva NIS2
- Capo IV: obblighi in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente che, all’art. 27 (Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza), recepisce parte dei due articoli che compongono il Capo VIII (Atti delegati e atti di esecuzione) della direttiva NIS2
- Capo V: supervisione, che recepisce e razionalizza le disposizioni contenute al capo VII (Vigilanza ed esecuzione) della direttiva NIS2
- Capo VI: disposizioni finali e transitorie, che recepisce il Capo IX (Disposizioni Finali) della direttiva NIS2.
Direttiva NIS2: i soggetti obbligati
La Direttiva NIS2 include:
- le PA centrali (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire le PA locali in base ad una valutazione sul rischio di impatti significativi su attività sociali o economiche critiche in caso di perturbazione)
- le piccole e micro-imprese operanti in settori chiave
- indipendentemente dalle dimensioni, i fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
- tutti i soggetti che superano i massimali comunitari per le piccole imprese, ovvero oltre 50 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro o un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Restano esclusi i soggetti operanti nella sicurezza nazionale, pubblica sicurezza e difesa, il Parlamento, l’Autorità Giudiziaria e la Banca Centrale.
L’ambito applicativo della Direttiva NIS2 nel disegno di legge
Lo schema di recepimento della NIS2 individua l’ambito di applicazione del decreto con riferimento all’attività esercitata, rientrandovi:
- i soggetti, pubblici o privati, dei settori “altamente critici” (di cui all’Allegato I) e “critici” (di cui all’Allegato II), nonché dei relativi sottosettori e delle tipologie di soggetti, purché superino i massimali dimensionali previsti; quanto all’applicazione del criterio dimensionale ai gruppi di imprese, lo schema dà rilevanza, ai fini dell’esclusione, all’indipendenza del soggetto in termini di sistemi informativi e di rete, nonché in termini di servizi che fornisce (mentre i relativi criteri di determinazione saranno individuati dalla normativa secondaria)
- le categorie di PA e le ulteriori tipologie di soggetto di cui, rispettivamente, agli Allegati III e IV.
Indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, rientrano comunque nell’ambito di applicazione dello schema di decreto anche:
- i soggetti che sono identificati come critici ai sensi della normativa di recepimento della Direttiva (UE) 2022/2557 (Critical Entities Resilienced “CER”)
- i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
- i prestatori di servizi fiduciari
- i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, nonché i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio
- le PA, di cui all’art. 1, comma 3, della L. 196/ 2009, ricomprese nell’Allegato III
- i soggetti delle tipologie di cui agli Allegato IV e V come individuati dall’ACN
- i soggetti già identificati come operatori di servizi essenziali ai sensi della NIS
- i soggetti identificati dall’ACN (Agenzia per la cybersicurezza nazionale), su proposta delle Autorità di settore, qualora:
-
- sia l’unico fornitore nazionale di un servizio essenziale per il mantenimento di attività sociali o economiche fondamentali
- la perturbazione di un servizio reso dal fornitore potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica
- la perturbazione di un servizio reso dal fornitore potrebbe comportare un rischio sistemico significativo
- il fornitore risulti critico per la sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per un particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti in Italia
- il fornitore risulti critico quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o più soggetti considerati essenziali o importanti
- l’impresa sia collegata ad un soggetto essenziale o importante, se tuttavia soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
- adotta decisioni o esercita un’influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale
- detiene o gestisce sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale
- effettua operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale
- fornisce servizi ICT o di sicurezza al soggetto importante o essenziale.
La definizione di soggetti essenziali ed importanti e le misure tecniche richieste
Lo schema di decreto di recepimento della NIS2 considera essenziali:
- i soggetti di cui all’Allegato I che superino i massimali per le medie imprese
- i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo di recepimento della Direttiva CER
- i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si considerano medie imprese
- i prestatori di servizi fiduciari qualificati
- i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio
- le PA centrali di cui all’Allegato III, comma 1, lettera a)
- i soggetti individuati come critici dall’ACN.
Tutti gli altri soggetti destinatari del disegno di legge non definiti soggetti essenziali, sono da considerarsi soggetti importanti.
I soggetti essenziali e importanti, secondo lo schema di d.d.l., dovranno adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, secondo le modalità e i termini di cui al decreto, alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l’impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.
Tali misure, ai sensi dell’art. 24 del d.d.l., devono assicurare un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti.
In particolare, le misure tecniche richieste comprendono:
- politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete
- la gestione degli incidenti
- politiche di continuità operativa, ivi inclusa la gestione di backup,il ripristino in caso di disastro e gestione delle crisi
- politiche di sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi
- pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica
- uso della crittografia
- sicurezza e affidabilità del personale, politiche di controllo dell’accesso e gestione dei beni e degli assetti
- uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza.
Obblighi proporzionati e graduali per imprese e PA
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale dovrà stabilire obblighi proporzionati:
- al grado di esposizione dei soggetti ai rischi
- alle dimensioni dei soggetti ed alla probabilità che si verifichino incidenti
- alla loro gravità (come l’impatto sociale ed economico).
Ciò, al fine di definire termini, modalità e tempi graduali di implementazione degli obblighi.
A tal fine, ai sensi dell’art. 31 del d.d.l., potrà emanare a tal fine linee guida vincolanti per l’attuazione di tali obblighi in capo a imprese e PA.