Il 15 dicembre 2015 la European Securities and Markets Authority (ESMA) ha pubblicato un nuovo aggiornamento alle proprie Q&A in relazione all’applicazione uniforme della Direttiva 2003/71/EC (cosiddetta Direttiva Prospetto).
L’aggiornamento contiene 1 aggiornamento a una precedente risposta e 1 nuova domanda e risposta, facendo seguito all’ultimo aggiornamento del 22 ottobre 2014 (per maggiori informazioni sull’aggiornamento del 22 ottobre 2014 si vedano i contenuti correlati).
La risposta aggiornata riguarda i casi di esenzione di cui all’articolo 1, par. 2 lettere h) e j):
- inapplicabilità della Direttiva agli strumenti finanziari inclusi in un’offerta qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a Euro 5.000.000; e
- inapplicabilità della Direttiva agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell’offerta nell’Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a Euro 75.000.000, a condizione che tali strumenti finanziari: (i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; (ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.
La nuova risposta riguarda invece il livello di disclosure richiesto in relazione agli strumenti finanziari soggetti a possibile conversione o riduzione ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD).
In particolare le due domande in oggetto sono le n. 26 e 96.