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Direttiva sull’intermediazione assicurativa: accordo tra Consiglio e Parlamento europeo

2 Luglio 2015

L’1 luglio il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta di Direttiva in materia di intermediazione assicurativa, inizialmente pubblicata dalla Commissione nel luglio 2012.

La proposta regola tutte le fasi di produzione e distribuzione di prodotti assicurativi, mirando alla concorrenza del mercato assicurativo, alla tutela dei consumatori e alla diffusione di informazioni più trasparenti sull’attività dei distributori e sui prodotti offerti.

La Direttiva proposta abroga e sostituisce la Direttiva 002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Intermediazione Assicurativa (cosiddetta Direttiva IMD1), primo e unico atto legislativo dell’Unione che disciplina il punto di vendita dei prodotti assicurativi per garantire i diritti del consumatore.

Il testo concordato, in particolare, garantisce ai consumatori:

  • maggiore trasparenza: i distributori assicurativi dovranno garantire trasparenza sul prezzo e sui costi dei prodotti distribuiti. Segnatamente, i consumatori dovranno essere edotti di eventuali interessi particolari del distributore nella vendita di specifici prodotti;
  • maggiori e più chiare informazioni: i distributori dovranno offrire un Documento Informativo sul Prodotto al fine di tutelare il consumatore nella propria scelta (come garantito dalla Direttiva Solvency II in materia di assicurazione vita e dal Regolamento PRIIPS in materia di prodotti d’investimento);
  • maggiore scelta in caso di vendita collegata ad altro bene: nel caso in cui un prodotto assicurativo sia offerto insieme a un altro bene (come ad esempio avviene nel caso di vendita di autoveicolo e di assicurazioni contro i danni), i consumatori avranno il diritto di scegliere se acquistare anche il prodotto assicurativo o solo il bene principale;
  • trasparenza sulle attività del distributore: i consumatori dovranno essere informati sul tipo di prodotti assicurativi distribuiti al fine di poter valutare l’acquisto in base alle proprie effettive necessità.

Queste norme si applicheranno anche in caso di vendita diretta da parte di un’impresa di assicurazione (e non solo, come avveniva in passato, in caso di vendita di prodotti assicurativi per mezzo di borker).

La Direttiva introduce, inoltre, un regime di mutuo riconoscimento delle attività di distribuzione all’interno dell’Unione Europea ed è coordinata con la Direttiva MiFID II e il Regolamento PRIIPS.

Le Istituzioni hanno, peraltro, lasciato piena libertà di decisione agli Stati Membri sulla possibilità di adottare specifici business models nella distribuzione di prodotti assicurativi, in particolare fra distribuzione diretta e distribuzione tramite borker.


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