Al via i negoziati tra Consiglio e Parlamento europeo in merito alla proposta di direttiva sulle catene partecipative (daisy chain).
La proposta di direttiva sulle catene partecipative è stata adottata lo scorso 18 aprile 2023 dalla Commissione europea nel contesto di riforma del quadro per la gestione delle crisi e l’assicurazione dei depositi.
La proposta di direttiva sulle catene partecipative, che va a modificare la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e a modificare il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR), è volta ad affrontare determinate questioni relative al trattamento del MREL interno per i gruppi di risoluzione bancaria.
La BRRD richiede alle banche e ad altri enti UE di soddisfare un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per garantire l’applicazione efficace e credibile del bail-in.
Il mancato rispetto del MREL può compromettere la capacità di assorbire perdite e di ricapitalizzazione degli enti, influenzando complessivamente l’efficacia della risoluzione.
Se un’entità emette uno strumento MREL all’interno di un gruppo bancario e la sua sottoscrizione avviene direttamente o indirettamente dalla società madre, lo strumento è denominato “MREL interno”.
In questo caso la filiale deve dedurre gli strumenti di MREL interni dai propri fondi propri per preservare l’integrità e l’assorbimento delle perdite degli strumenti soggetti al MREL.
L’applicazione della deduzione per il MREL interno potrebbe tuttavia colpire in modo sproporzionato alcune strutture di gruppi bancari, soprattutto quelle sotto una società di partecipazione madre.
La proposta sulle catene partecipative intende concedere alle autorità di risoluzione il potere di definire, in determinate condizioni, il MREL interno su base consolidata.
In caso di trattamento consolidato, le filiali non sono tenute a dedurre gli strumenti MREL interni che possiedono, evitando così l’impatto negativo individuato dalla Commissione.
La proposta introduce anche un trattamento specifico del MREL per le “entità soggette a liquidazione”, ossia entità destinate alla liquidazione all’interno di un gruppo bancario conformemente alla normativa sull’insolvenza e quindi non coinvolte nell’azione di risoluzione (conversione o svalutazione degli strumenti MREL).
In linea di principio, le entità soggette a liquidazione non sono obbligate a rispettare un requisito MREL che superi i propri requisiti di fondi propri, a meno che l’autorità di risoluzione decida diversamente, valutando caso per caso, per motivi legati alla stabilità finanziaria.
Le principali modifiche concordate in Consiglio chiariscono la definizione e l’ambito delle entità soggette a liquidazione e forniscono dettagli aggiuntivi sulle condizioni per l’applicazione del trattamento consolidato del MREL interno.