News originale del 10 marzo 2023, aggiornata il 16 marzo 2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing). In Corsivo le modifiche.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, comunemente nota come Direttiva Whistleblowing. La finalità della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers all’interno dell’Unione europea, fornendo norme minime di tutela per uniformare le normative nazionali.
Dell’attuazione in Italia della Direttiva Whistleblowing parleremo al webinar del 5 maggio. Per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.
L’obiettivo della Direttiva Whistleblowing
L’obiettivo principale della normativa europea è quello di rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità e prevenire la commissione di reati. La tutela prevista dalla normativa europea in materia di whistleblowing non fa distinzione tra il settore pubblico e privato, e le misure di protezione si estendono anche ai cosiddetti “facilitatori” (ovvero coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblowers.
Oggetto e modalità della segnalazione
Per quanto riguarda l’oggetto della segnalazione, la Direttiva fa riferimento alle violazioni del diritto dell’Unione con lo scopo di tutelare l’interesse pubblico. Inoltre, la direttiva prevede che la tutela sia prevista anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatisi poi infondate, qualora il segnalante abbia avuto fondati motivi di ritenere che le violazioni fossero vere.
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici. La direttiva prevede che possa beneficiare delle tutele anche chi effettua la segnalazione mediante la divulgazione pubblica, a patto che sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi sia stata una risposta appropriata; o che non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia di quei sistemi.
La Direttiva sul whistleblowing prevede inoltre che tutti gli enti pubblici debbano dotarsi di canali di segnalazione interni, con possibilità di esonero per i comuni con meno di 10.000 abitanti e per gli enti pubblici con meno di 50 dipendenti. Inoltre, gli enti privati con più di 50 dipendenti, nonché quelli che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti, devono dotarsi di canali di segnalazione interni.
Attuazione in Italia della Direttiva Whistleblowing
In Italia, se nel settore pubblico la normativa è per la maggior parte in linea con la disciplina europea, nel settore privato la tutela del whistleblower è limitata, riguardando in via esclusiva i lavoratori e collaboratori degli enti che utilizzino il modello organizzativo ai sensi del DLgs 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa.
In Italia, quindi, la tutela del whistleblower nel settore privato è limitata, mentre nel settore pubblico la normativa italiana è in linea con quella europea.
La tutela del whistleblower implica la garanzia della riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale.
La tutela cessa in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.
Il decreto di attuazione della Direttiva Whistleblowing in Italia entra in vigore dal 30 marzo 2023.