Il Servizio Studi di Camera e Senato ha pubblicato un dossier sull’attuazione a livello nazionale della direttiva (UE) 2019/1937 (Direttiva Whistleblowing).
La direttiva Whistleblowing prevede una serie di norme che hanno lo scopo di fornire una tutela uniforme in tutti i Paesi dell’Unione europea ai segnalanti (o whistleblowers), prevedendo regole comuni per l’adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al contempo, assicurino una protezione efficace dei whistleblowers da possibili ritorsioni.
Chi rientra nella tutela del whistleblower?
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione soggettivo della Direttiva Whistleblowing, il whistleblower è definito come la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni apprese nell’area delle sue attività professionali, indipendentemente dall’attività o dal fatto che il rapporto di lavoro sia concluso o non ancora iniziato.
Rientrano nell’area di tutela prevista dalla Direttiva i soggetti aventi la qualifica di “lavoratore” ai sensi dell’art. 45 TFUE, ossia le persone che nel settore pubblico o privato forniscono, per un determinato periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni verso un corrispettivo.
La tutela, pertanto, deve essere riconosciuta anche ai lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale e a tempo determinato, nonché al lavoratore interinale, ai tirocinanti e ai volontari.
Le tutele della Direttiva Whistleblowing sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi, ai consulenti, ai subappaltatori, ai fornitori, agli azionisti e agli organi direttivi.
Le misure di tutela trovano applicazione e vengono estese anche ai c.d. facilitatori (ossia coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai parenti dei whistleblowers.
Le tutele previste dalla Direttiva whistleblowing
Le tutele previste dalla direttiva sono riconosciute nel caso in cui siano vengano segnalate violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo), atti od omissioni che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni.
I requisiti per accedere alle tutele:
- il whistleblowers deve avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti che segnala siano veri;
- è necessario che il whistleblowers abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva whistleblowing.
In particolare, la proposta di attuazione della Direttiva prevede il divieto di ogni forma di ritorsione a danno del whistleblowers, fornendo un elenco esemplificativo delle possibili ritorsioni, tra cui: il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni ulteriore azione che preveda effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di ulteriori gravi condotte, come ad esempio la richiesta di sottoporsi ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie con conseguenze economiche o finanziarie.