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Diritto all’oblio oncologico: modifiche ai Regolamenti IVASS

19 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato il documento di consultazione n. 9/2024, recante lo schema di Provvedimento sul diritto all’oblio oncologico, che modifica i Regolamenti nn. 40 e 41 del 2018.

La L. 193/2023 reca disposizioni in materia di diritto all’oblio delle persone, già affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime ed è entrata in vigore il 2 gennaio 2024: la Legge introduce, in particolare, il divieto per le imprese di assicurazione e per i distributori di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute del cliente già affetto da patologie oncologiche, in sede di stipula o rinnovo dei contratti di assicurazione successivi alla sua entrata in vigore, quando sia trascorso un determinato periodo dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia.

Di tale diritto deve essere fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo di detti contratti; se precedentemente fornite, le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, peraltro, non possono avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente (art. 2, comma 5 L. n. 193/2023), se sono nel frattempo maturati i requisiti per l’esercizio del diritto all’oblio.

Il Provvedimento  allegato è emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, c. 7 della L. n. 193/2023, che demanda all’IVASS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il potere di stabilire le modalità di attuazione del diritto all’oblio oncologico, “eventualmente predisponendo formulari e modelli”.

Tenuto conto che l’informativa precontrattuale e in corso di contratto è disciplinata dall’IVASS con propri regolamenti attuativi degli artt. 120 e 185 del CAP (Regolamenti IVASS nn. 40 e 41 del 2 agosto 2018) si è ritenuto necessario intervenire sugli stessi, per adeguare gli obblighi informativi posti a capo dei distributori e delle imprese di assicurazione:

  • l’art. 1 modifica e integra il Regolamento IVASS n. 40/2018, introducendo, in particolare, l’art. 56-bis e l’art. 56-ter nel Regolamento 40/2018:
    • l‘art. 56 bis prevede che, in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto di assicurazione, i distributori forniscano ai clienti l’informativa sul diritto all’oblio oncologico, indicata, con caratteri di particolare evidenza, nei Moduli unici precontrattuali (MUP)
    • l’art. 56-ter reca le modalità con cui il contraente o l’assicurato esercitano il diritto all’obbligo oncologico: la certificazione – attestante la sussistenza dei requisiti per far valere il diritto all’oblio – sia acquisita nelle modalità indicate dal Decreto del Ministero della Salute del 5 luglio 2024 e sia inviata con tempestività all’impresa o all’intermediario
  • l’art. 2 modifica e integra il Regolamento n. 41/2018,e, in particolare:
    • i commi 1 e 2 integrano le definizioni esistenti con quelle di “conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche” e “diritto all’oblio oncologico”, in raccordo con la normativa primaria di riferimento
    • il comma 3 dispone l’inserimento dell’art. 9-bis (Informativa sul diritto all’oblio oncologico), secondo cui il testo dei Documenti informativi precontrattuali (DIP) aggiuntivi, con eccezione di quelli relativi alla responsabilità civile auto, dovrà essere integrato con la descrizione delle modalità di esercizio del diritto all’oblio oncologico
    • il comma 4 interviene sul dettato dell’art. 11, c. 2 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto) per integrare la lettera a-bis), precisando che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal contraente non compromettono il diritto alla prestazione se riferite a patologie oncologiche pregresse, per cui sussiste il diritto all’oblio oncologico; inoltre, nella lettera b), viene inserito il n. 3, secondo cui il resoconto degli accertamenti medici, svolti in fase precontrattuale, “non fornisce indicazioni in merito a patologie per le quali sussiste il diritto all’oblio oncologico”.
    • i commi da 6 a 9 dispongono la modifica del contenuto degli Allegati del Regolamento n. 41/2018 che recano rispettivamente i modelli dei DIP aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP e Danni, per integrare l’informativa relativa al diritto all’oblio oncologico.
  • l’art. 3 prevede che le imprese di assicurazione e i distributori sono tenuti a integrare il contenuto dei MUP e dei DIP aggiuntivi entro il 5 luglio 2025.

La consultazione sarà aperta sino al 3 febbraio 2025.

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