Il titolare di un diritto di pegno su quote di società a responsabilità limitata ricorre in sede cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo che gli venga consentita la consultazione dei libri sociali ai sensi dell’art. 2476, 2 comma c.c.; nonché l’iscrizione nel libro soci ai fini dell’esercizio del diritto del voto. Nel contratto costitutivo del pegno è previsto che l’esercizio del voto da parte del creditore pignoratizio sia subordinato al “mancato rimborso da parte del debitore alla data di scadenza di qualsiasi importo dovuto”, mentre nulla è previsto con riferimento agli altri diritti amministrativi (e, segnatamente, rispetto a quello di ispezione).
Con riferimento al diritto di voto, il G.D. – non potendo desumersi univocamente l’integrazione dei presupposti di operatività della clausola, tenuto conto delle contestazioni del resistente circa l’effettiva debenza – non ritiene sussistenti né il fumus boni iuris, né il periculum in mora.
Rispetto al potere di ispezione ex art. 2476, 2 comma c.c., invece, la mancata previsione nel titolo costitutivo del pegno di una disciplina pattizia comporta l’applicazione dell’ult. comma dell’art. 2352 c.c. (richiamato dall’art. 2471-bis c.c. in tema di s.r.l.), ai sensi del quale «i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano sia al socio sia al creditore pignoratizio». Viene pertanto accolta la richiesta cautelare del ricorrente in ordine alla consultazione della documentazione sociale.