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Diritto di recesso in caso di offerta fuori sede ex art. 30 comma 6 TUF: la Consob si allinea alla Cassazione

23 Aprile 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Con comunicazione n. DIN/12030993 del 19 aprile 2012 la Consob ha chiarito l’ambito di applicazione del diritto di recesso di cui all’art. 30 comma 6 TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) in caso di offerta fuori sede.

Tale norma prevede che "L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso  […]".

Sul punto è stato chiesto alla Consob di confermare che l’applicazione dello ius poenitendi non vada estesa ai contratti di ricezione e trasmissione di ordini e di negoziazione, nonché ai singoli ordini impartiti dall’investitore in esecuzione di tali contratti.

In tal senso si era già espressa la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la recentissima sentenza n. 2065 del 14 febbraio 2012, aveva escluso l’applicazione del diritto di recesso ex art. 30 comma 6 TUF fuori dei casi tassativamente previsti dalla norma.

La Consob, allineandosi all’orientamento espresso dalla Cassazione, afferma come l’ambito di applicazione dello ius poenitendi risulti delimitato rispetto alla più generale sfera di riferimento dell’offerta fuori sede, con la conseguenza che il c.d. diritto di ripensamento ex art. 30 comma 6 TUF deve ritenersi applicabile ai soli contratti (e le proposte contrattuali) di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali.

A tali conclusioni deve giungersi, oltreché a fronte del chiaro disposto normativo, sulla base della ratio legislativa, volta ad assicurare all’investitore il tempo necessario per meditare decisioni contrattuali che, per le relative peculiarità, necessitano di un adeguato spatium deliberandi, sì da contenere l’ "effetto sorpresa".

Una simile esigenza di tutela, evidenzia la Consob, non emerge in caso di contratti di esecuzione di ordini per conto dei clienti nonché di ricezione e trasmissione, che prevedono la conclusione di accordi quadro in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi dell’intermediario e dei clienti in vista del successivo inoltro degli ordini da parte dei clienti stessi. Anche per le disposizioni impartite dagli investitori, in attuazione di facoltà già previste nell’accordo-quadro, non si rinviene la ratio ispiratrice della disciplina in tema di ius poenitendi, considerato che non sembra ricorrere in dette ipotesi una situazione in cui l’investitore sia esposto al rischio di assumere decisioni con effetto immediato e poco meditate in esito ad una "offerta" dell’intermediario.

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