Con decreto del 5 febbraio 2024, il Tribunale di Milano ha affrontato il tema del diritto di voto, nel concordato in continuità, dei creditori privilegiati non soddisfatti integralmente.
In particolare, ha chiarito che, ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII, in ambito di concordato, la qualificazione dei creditori privilegiati quali parti non interessate, ai fini dell’esclusione del diritto di voto, richiede che ricorrano tre condizioni congiuntamente: il soddisfacimento in denaro, il soddisfacimento del credito in misura integrale e il pagamento entro 180 giorni dall’omologa.
Pertanto, la soddisfazione del credito oltre il termine di 180 giorni non può essere assimilata ad un soddisfacimento integrale, ed il creditore dovrà essere ammesso al voto anche per la parte soddisfatta.
Nel caso di specie, la parte capiente del debito erariale ex art. 2752, comma 2, c.c. non era stata originariamente inclusa in una classe ai fini del voto, come invece richiesto dalla norma sopra richiamata, nonostante fosse previsto il soddisfacimento oltre il termine di 180 giorni.
Perciò, il Tribunale aveva richiesto di ammettere al voto il credito erariale assistito da privilegio ex art. 2752 comma 2 c.c. anche per l’intero, ovvero anche per la parte capiente.
La società ricorrente – in sede di integrazione e attenendosi alle indicazioni del Tribunale – aveva dunque creato una ulteriore classe comprendente la parte capiente del debito erariale ex art. 2752 comma 2 c.c., soddisfatta nei limiti di capienza del valore di liquidazione, ma non integralmente.
Così, in sede di apertura della procedura di concordato, il Tribunale ha ritenuto che le classi fossero state formate correttamente.