Con sentenza n. 7776 del 03 aprile 2014 la corte di Cassazione (Presidente G. M. Berruti, Relatore M. Rossetti) ha affermato i seguenti principi di diritto.
L’art. 56 quater del d.l. 21.6.2013, n. 69, il quale – novellando l’art. 30, comma 6, d. Igs. 24.2.1998 n. 58 – ha previsto che il diritto di recesso del risparmiatore dai contratti di investimento stipulati fuori sede spetti anche nel caso di operazioni di negoziazione di titoli per conto proprio stipulate dopo il 01 settembre 2013 non è una norma di interpretazione autentica, e non ha avuto l’effetto di sanare l’eventuale nullità dei suddetti contratti, se privi dell’avviso al risparmiatore dell’esistenza del diritto di recesso e stipulati prima del 01 settembre 2013.
Il diritto di recesso previsto in favore del risparmiatore dall’art. 30, comma 7, d. Igs. 24.2.1998 n. 58 nel caso di contratti stipulati fuori sede si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l’intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell’emittente; sia nel caso di mera negoziazione di titoli.
L’operazione finanziaria consistente nell’erogazione al cliente, da parte della banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per conto del cliente strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore della banca a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unico ed unitario la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, e che va sussunto tra i “servizi di investimento” di cui all’art. 1, comma 5, d. Igs. 24.2.1998 n. 58.